Menu
Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, Articolo 4
Articolo 4
Contrasto tra pubblici ministeri
1. Quando ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 54 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette immediatamente al procuratore generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione gli atti del procedimento in originale o in copia.