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Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, Articolo 118
Articolo 118
Deposito di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari
1. Gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, ai quali i difensori hanno diritto di assistere, sono raccolti in fascicolo separato; sulla copertina del fascicolo è segnata la data del deposito nella segreteria del pubblico ministero. Scaduto il termine fissato dalla legge, gli atti sono riuniti a quelli non depositati.