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Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, Articolo 204-bis
Articolo 204-bis
Comunicazioni dell'autorità giudiziaria in tema di rogatoria
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1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorità giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l'autorità giudiziaria che la invia direttamente all'autorità straniera ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia.