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Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, Articolo 32
Articolo 32
Recupero dei crediti professionali
1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.