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Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, Articolo 50
Articolo 50
Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento meccanico
1. Quando il verbale è redatto in forma stenotipica o con altro strumento meccanico, esso può essere formato da più ausiliari o da più tecnici autorizzati a norma dell'articolo 135 del codice, ciascuno dei quali lo sottoscrive per la parte di rispettiva competenza.
2. Se lo strumento meccanico impiegato non comporta la immediata impressione di caratteri comuni di scrittura, il relativo nastro è sottoscritto dai soli verbalizzanti.