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Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, Articolo 216
Articolo 216
Modalità di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza
1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono speciali modalità per l'esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza in istituti penitenziari.