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Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, Articolo 58
Articolo 58
Informazione all'imputato detenuto legittimamente assente
1. Il direttore dell'istituto annota nel registro indicato nell'articolo 57 data, ora e modalità dell'informazione prevista dall'articolo 156 comma 2 del codice.