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Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, Articolo 43
Articolo 43
Autorizzazione al rilascio di copia di atti
1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 116 comma 2 del codice non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.