Menu
Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, Articolo 34
Articolo 34
Designazione del sostituto del difensore
1. Il difensore designa il sostituto nelle forme indicate nell'articolo 96 comma 2 del codice.
1. Il difensore designa il sostituto nelle forme indicate nell'articolo 96 comma 2 del codice.