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Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, Articolo 167-bis
Articolo 167-bis
Adempimenti connessi all'udienza di cui all'articolo 598-bis del codice
. 1. L'avviso del deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla camera di consiglio di cui all'articolo 598-bis del codice, contenente l'indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti.99