Menu
Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, Articolo 45
Articolo 45
Relazione nel procedimento in camera di consiglio
1. Nel procedimento in camera di consiglio davanti alle corti e ai tribunali, la relazione orale è svolta, appena compiuti gli atti introduttivi, da un componente del collegio previamente designato dal presidente.