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Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Articolo 94
Articolo 94
Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo
1. La dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 190,2 milioni di euro per l'anno 2020.
2. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 puo' essere autorizzato nel limite complessivo di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 22,9 milioni
di euro
per l'anno 2021 e nel limite massimo di dieci mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali alla data della stipulazione dell'accordo di cui al presente comma. Il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' essere autorizzato, previo accordo in sede governativa stipulato, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione o delle Regioni interessate, ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) prospettive di cessione dell'azienda o di un ramo di essa;
b) specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione o dalle regioni interessate secondo le modalità indicate nell'accordo previsto dal presente comma.
2-bis. Al fine di consentire il costante monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili, il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 2 viene corrisposto direttamente dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed in relazione allo stesso non è dovuto il pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli oneri derivanti dall'esonero dal pagamento dell'addizionale prevista dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, si provvede a valere e nei limiti delle risorse di cui al comma 2.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.