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Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Articolo 112
Articolo 112
Sospensione quota capitale mutui enti locali
1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a
euro
276,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 126.