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Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Articolo 93
Articolo 93
Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, è riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui
al secondo periodo
, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto
, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126.