Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
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Preambolo
1Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
2Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute
2-bisMisure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario
2-terMisure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale
2-quater Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
2-quinquiesMisure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
2-sexies Incremento delle ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale.
2-septies Disposizioni urgenti in materia di volontariato.
3Potenziamento delle reti di assistenza territoriale
4Disciplina delle aree sanitarie temporanee
4-bisUnità speciali di continuità assistenziale
4-ter Assistenza ad alunni e a persone con disabilità.
5Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici
5-bisDisposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
5-ter Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia.
5-quater Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici.
5-quinquies Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria.
5-sexies Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario.
6Requisizioni in uso o in proprietà
7Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari
8Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari
9Potenziamento delle strutture della Sanità militare
10Potenziamento risorse umane dell'INAIL
11Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità
12Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario
13Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione
14 Sorveglianza sanitaria.
15Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale
16Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
17 ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23
17-bisDisposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale
17-ter Disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e per le aziende ospedaliere universitarie.
17-quater Proroga di validità della tessera sanitaria.
18Rifinanziamento fondi
18-bis Finanziamento delle case rifugio.
19Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
19-bisNorma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine
20Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria
21Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso
22-bisIniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari
22-terUlteriore finanziamento delle integrazioni salariali
22-quaterTrattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" concesso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
22-quinquiesModifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario
22Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga
23Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19
24Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
25Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19
26Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
27Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
28Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago
29Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
30Indennità lavoratori del settore agricolo
31Incumulabilità tra indennità
32Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020
33Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
34Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale
35Disposizioni in materia di terzo settore
35-bis Disposizioni in materia di volontari della protezione civile.
36Disposizioni in materia di patronati
37Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria
38Indennità lavoratori dello spettacolo
39Disposizioni in materia di lavoro agile
40Sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune prestazioni
41Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione
42Disposizioni INAIL
43 contributi alle imprese e agli enti del terzo settore per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari
44Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
44-bis Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
45Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico
46Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
47Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare
48Prestazioni individuali domiciliari
49 ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23
49-bis Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
50 Modifiche alla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - FIR
51Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art. 112 del TUB
52Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva UE 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed?esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione Solvibilità II
53 ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23
54Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"
54-bis Fondo Simest.
54-terSospensione delle procedure esecutive sulla prima casa
54-quater Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura.
55Misure di sostegno finanziario alle imprese
56Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19
57Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia
58Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81
59Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19
60Rimessione in termini per i versamenti
61Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
61-bis Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
62Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
62-bisABROGATO
63Premio ai lavoratori dipendenti
64ABROGATO
65Credito d'imposta per botteghe e negozi
66Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
67Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori
68Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione
69Proroga versamenti nel settore dei giochi
70 ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23
71Menzione per la rinuncia alle sospensioni
71-bis Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale.
72Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà
72-bis Sospensione dei pagamenti delle utenze
72-ter Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati
72-quater Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza da COVID-19
73Semplificazioni in materia di organi collegiali
73-bisMisure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
74Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno
74-bisDisposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso
74-terUlteriori misure per la funzionalità delle Forze armate
75Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro
76Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri
77Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici
78Misure in favore del settore agricolo e della pesca
79Misure urgenti per il trasporto aereo
80Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo
81Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020
82Misure destinate agli operatori che forniscono
83Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare
84Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
85Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile
86Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19
86-bis Disposizioni in materia di immigrazione
87Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali
87-bis Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico
88Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura
88-bisRimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici
89Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo
90Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura
90-bis Carta della famiglia
91Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici
92Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli
93Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea
94Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo
94-bisDisposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019
95Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo
96Indennità collaboratori sportivi
97Aumento anticipazioni FSC
98Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa
99Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19
100Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
101Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
102Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
103Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
103-bisProroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci
104Proroga della validità dei documenti di riconoscimento
105Ulteriori misure per il settore agricolo
106Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti
107Differimento di termini amministrativo-contabili
107-bisScaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali
108Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale
109Utilizzo avanzi per spese di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19
110Rinvio questionari Sose
111Sospensione quota capitale dei prestiti concessi alle regioni a statuto ordinario
112Sospensione quota capitale mutui enti locali
113Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti
113-bisABROGATO
114Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni
115Straordinario polizia locale
116Termini riorganizzazione Ministeri
117 Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
118 Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali
119Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio
120Piattaforme per la didattica a distanza
121Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari
121-bis Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza
121-ter Conservazione della validità dell'anno scolastico 2019/2020
122Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19
123disposizioni in materia di detenzione domiciliare
124 Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà
125Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni
125-bis Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico
125-ter Clausola di salvaguardia
126Disposizioni finanziarie
127Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Articolo 78

Articolo 78
Misure in favore del settore agricolo e della pesca

1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione".
1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni e nei limiti previsti dalla sezione 3.1., Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, punto 23, della comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C91I del 20 marzo 2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa informativa alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e 1-bis.
1-quater. In considerazione del perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, dell'aumento dei tassi di interesse bancario, nonché degli eccezionali eventi metereologici, verificatisi nel corso del 2023, che hanno procurato danni alle coltivazioni, ed al fine di garantire liquidità alle
imprese agricole nonché a quelle della pesca e dell'acquacoltura"
, fino al 31 dicembre 2024, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies, lettere b) e c), al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.
1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:
a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
d) articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa dell'emergenza da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19' e successive modificazioni e integrazioni.
2-bis. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.
2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 60.000. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-bis. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.
2-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle imprese agricole";
b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle imprese agricole".
2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale.
2-septies. La visita medica di cui al comma 2-sexies ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.
2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma 2-sexies devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma.
2-novies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-sexies non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.
2-decies. Agli adempimenti previsti dai commi da 2-sexies a 2-novies si provvede con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-undecies. All'articolo 83, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "fondi europei" sono inserite le seguenti: "o statali".
2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri.
2-terdecies. Le disposizioni concernenti i registri di cui al comma 2-duodecies e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale l'annotazione è assolta con la registrazione nei predetti registri.
2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al comma 2-duodecies si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
3. Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla grande distribuzione organizzata e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtu' della chiusura delle aste per l'emergenza da COVID-19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati.
3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3-ter. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operativita' delle filiere agricole ed agroindustriali, le regioni e le province autonome agevolano l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le regioni e le province autonome definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui devono attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all'autorità sanitaria competente che, effettuatele necessarie verifiche documentali, procede all'accoglimento o al diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva l'autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026. Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.
3-quater. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell'attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgere a seguito della cessazione delle predette misure urgenti.
3-quinquies. All'articolo 83, comma 3, lettera e), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "i provvedimenti," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi quelli di erogazione,".
3-sexies. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, è prorogata al 31 dicembre 2020.
3-septies. Ai fini del contenimento del virus COVID-19, sono disposti, d'intesa con le regioni, i comuni interessati e le autorità sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.
3-octies. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati all'anno 2020 dall'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è pubblicato entro il 30 settembre 2020.
3-novies. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza da COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG).
3-decies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione,l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 MAGGIO 2022, N. 51.
4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di un'apposita contabilità speciale.
4-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui di cui al comma 4-bis.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.
4-sexies. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono essere rinegoziati, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole ed assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie.
4-septies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, alle amministrazioni pubbliche locali, alle università e agli istituti di istruzione universitaria pubblici e ad altri enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.
4-octies. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 e nel 2021 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
4-novies. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza da COVID-19 e di garantire maggiormente la sicurezza alimentare e il benessere animale, gli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni sono concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016.