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Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Articolo 50
Articolo 50
Modifiche alla ((disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - FIR))
a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: «
comma 499.
» le seguenti: «All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, puo' essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio»; b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: «
2. All'art. 1, comma 237, della le parole: "18 aprile 2020" sono sostituite con le seguenti: "18 giugno 2020".
comma 499.
» le seguenti: « All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, puo' essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio".
2. All'art. 1, comma 237, della le parole: "18 aprile 2020" sono sostituite con le seguenti: "18 giugno 2020".