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Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Articolo 114
Articolo 114
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Citta' metropolitane e Comuni
1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato per
65 milioni di euro
ai comuni e per 5 milioni di euro
alle province e città metropolitane.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
e con il Ministero
della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 70 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.