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Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Articolo 45
Articolo 45
Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico
1. Al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al
15 giugno 2020
, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.
2. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.