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Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Articolo 17-quater
Articolo 17-quater
Proroga di validità della tessera sanitaria
1. La validità delle tessere sanitarie di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la validità come tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso l'azienda sanitaria locale di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS)