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Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Articolo 11
Articolo 11
Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanita'
1. Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, ivi compreso il reclutamento di personale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanità è incrementato di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per le finalità di cui al primo periodo l'Istituto è altresì autorizzato ad assumere a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, n. 50 unità di personale così suddivise:
a) 20 unità di personale con qualifica di dirigente medico;
b) 5 unità di personale con qualifica di primo ricercatore/tecnologo, livello II;
c) 20 unità di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo, livello III;
d) 5 unità di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) livello VI.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.