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Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Articolo 2-quater
Articolo 2-quater
Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
1. Per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto, le regioni procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165