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Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Articolo 104
Articolo 104
Proroga della validità dei documenti di riconoscimento
1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al
30 settembre 2021
. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.