Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
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Preambolo
1Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
2Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute
2-bisMisure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario
2-terMisure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale
2-quater Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
2-quinquiesMisure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
2-sexies Incremento delle ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale.
2-septies Disposizioni urgenti in materia di volontariato.
3Potenziamento delle reti di assistenza territoriale
4Disciplina delle aree sanitarie temporanee
4-bisUnità speciali di continuità assistenziale
4-ter Assistenza ad alunni e a persone con disabilità.
5Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici
5-bisDisposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
5-ter Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia.
5-quater Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici.
5-quinquies Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria.
5-sexies Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario.
6Requisizioni in uso o in proprietà
7Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari
8Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari
9Potenziamento delle strutture della Sanità militare
10Potenziamento risorse umane dell'INAIL
11Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità
12Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario
13Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione
14 Sorveglianza sanitaria.
15Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale
16Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
17 ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23
17-bisDisposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale
17-ter Disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e per le aziende ospedaliere universitarie.
17-quater Proroga di validità della tessera sanitaria.
18Rifinanziamento fondi
18-bis Finanziamento delle case rifugio.
19Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
19-bisNorma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine
20Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria
21Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso
22-bisIniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari
22-terUlteriore finanziamento delle integrazioni salariali
22-quaterTrattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" concesso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
22-quinquiesModifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario
22Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga
23Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19
24Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
25Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19
26Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
27Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
28Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago
29Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
30Indennità lavoratori del settore agricolo
31Incumulabilità tra indennità
32Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020
33Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
34Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale
35Disposizioni in materia di terzo settore
35-bis Disposizioni in materia di volontari della protezione civile.
36Disposizioni in materia di patronati
37Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria
38Indennità lavoratori dello spettacolo
39Disposizioni in materia di lavoro agile
40Sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune prestazioni
41Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione
42Disposizioni INAIL
43 contributi alle imprese e agli enti del terzo settore per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari
44Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
44-bis Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
45Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico
46Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
47Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare
48Prestazioni individuali domiciliari
49 ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23
49-bis Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
50 Modifiche alla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - FIR
51Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art. 112 del TUB
52Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva UE 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed?esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione Solvibilità II
53 ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23
54Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"
54-bis Fondo Simest.
54-terSospensione delle procedure esecutive sulla prima casa
54-quater Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura.
55Misure di sostegno finanziario alle imprese
56Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19
57Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia
58Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81
59Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19
60Rimessione in termini per i versamenti
61Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
61-bis Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
62Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
62-bisABROGATO
63Premio ai lavoratori dipendenti
64ABROGATO
65Credito d'imposta per botteghe e negozi
66Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
67Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori
68Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione
69Proroga versamenti nel settore dei giochi
70 ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23
71Menzione per la rinuncia alle sospensioni
71-bis Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale.
72Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà
72-bis Sospensione dei pagamenti delle utenze
72-ter Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati
72-quater Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza da COVID-19
73Semplificazioni in materia di organi collegiali
73-bisMisure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
74Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno
74-bisDisposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso
74-terUlteriori misure per la funzionalità delle Forze armate
75Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro
76Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri
77Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici
78Misure in favore del settore agricolo e della pesca
79Misure urgenti per il trasporto aereo
80Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo
81Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020
82Misure destinate agli operatori che forniscono
83Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare
84Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
85Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile
86Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19
86-bis Disposizioni in materia di immigrazione
87Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali
87-bis Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico
88Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura
88-bisRimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici
89Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo
90Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura
90-bis Carta della famiglia
91Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici
92Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli
93Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea
94Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo
94-bisDisposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019
95Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo
96Indennità collaboratori sportivi
97Aumento anticipazioni FSC
98Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa
99Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19
100Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
101Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
102Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
103Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
103-bisProroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci
104Proroga della validità dei documenti di riconoscimento
105Ulteriori misure per il settore agricolo
106Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti
107Differimento di termini amministrativo-contabili
107-bisScaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali
108Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale
109Utilizzo avanzi per spese di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19
110Rinvio questionari Sose
111Sospensione quota capitale dei prestiti concessi alle regioni a statuto ordinario
112Sospensione quota capitale mutui enti locali
113Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti
113-bisABROGATO
114Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni
115Straordinario polizia locale
116Termini riorganizzazione Ministeri
117 Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
118 Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali
119Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio
120Piattaforme per la didattica a distanza
121Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari
121-bis Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza
121-ter Conservazione della validità dell'anno scolastico 2019/2020
122Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19
123disposizioni in materia di detenzione domiciliare
124 Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà
125Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni
125-bis Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico
125-ter Clausola di salvaguardia
126Disposizioni finanziarie
127Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Articolo 22

Articolo 22
Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che puo' essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E' altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga, di cui al presente comma, dovranno essere presentate dai datori di lavoro all'INPS, secondo le modalità che saranno indicate dall'Istituto.
Sono considerate valide le domande già presentate alle regioni o province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di nove settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle regioni di cui al comma 8 quater, le regioni potranno autorizzare periodi fino a tredici settimane, nei limiti delle risorse ivi previste. La retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi fini istituzionali, riguardo all'individuazione della retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed importi di CIG in deroga, di cui al presente comma. Al riconoscimento dei benefici di cui al presente comma si provvede, relativamente al riconoscimento delle nove settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Nei decreti di cui al secondo periodo, una quota delle risorse è riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 4.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e le province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle regioni e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni e le province autonome non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai fini della relativa attuazione, l'INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze le risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni e province autonome. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle disponibili all'INPS per le finalità di cui all'articolo 22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 126, commi 7 e 8.
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni. Le funzioni previste per le province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi.
5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.
5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 5, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.
5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto. Il trattamento puo' essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l' accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 puo', altresì, essere concesso con la modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 APRILE 2020, N. 27.
8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
8-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al presente articolo.
8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al presente comma si applica la procedura di cui al presente articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa, per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna.
8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo.
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