Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Menu
Preambolo
1Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
2Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute
2-bisMisure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario
2-terMisure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale
2-quater Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
2-quinquiesMisure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
2-sexies Incremento delle ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale.
2-septies Disposizioni urgenti in materia di volontariato.
3Potenziamento delle reti di assistenza territoriale
4Disciplina delle aree sanitarie temporanee
4-bisUnità speciali di continuità assistenziale
4-ter Assistenza ad alunni e a persone con disabilità.
5Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici
5-bisDisposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
5-ter Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia.
5-quater Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici.
5-quinquies Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria.
5-sexies Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario.
6Requisizioni in uso o in proprietà
7Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari
8Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari
9Potenziamento delle strutture della Sanità militare
10Potenziamento risorse umane dell'INAIL
11Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità
12Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario
13Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione
14 Sorveglianza sanitaria.
15Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale
16Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
17 ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23
17-bisDisposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale
17-ter Disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e per le aziende ospedaliere universitarie.
17-quater Proroga di validità della tessera sanitaria.
18Rifinanziamento fondi
18-bis Finanziamento delle case rifugio.
19Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
19-bisNorma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine
20Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria
21Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso
22-bisIniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari
22-terUlteriore finanziamento delle integrazioni salariali
22-quaterTrattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" concesso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
22-quinquiesModifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario
22Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga
23Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19
24Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
25Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19
26Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
27Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
28Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago
29Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
30Indennità lavoratori del settore agricolo
31Incumulabilità tra indennità
32Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020
33Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
34Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale
35Disposizioni in materia di terzo settore
35-bis Disposizioni in materia di volontari della protezione civile.
36Disposizioni in materia di patronati
37Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria
38Indennità lavoratori dello spettacolo
39Disposizioni in materia di lavoro agile
40Sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune prestazioni
41Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione
42Disposizioni INAIL
43 contributi alle imprese e agli enti del terzo settore per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari
44Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
44-bis Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
45Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico
46Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
47Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare
48Prestazioni individuali domiciliari
49 ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23
49-bis Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
50 Modifiche alla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - FIR
51Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art. 112 del TUB
52Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva UE 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed?esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione Solvibilità II
53 ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23
54Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"
54-bis Fondo Simest.
54-terSospensione delle procedure esecutive sulla prima casa
54-quater Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura.
55Misure di sostegno finanziario alle imprese
56Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19
57Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia
58Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81
59Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19
60Rimessione in termini per i versamenti
61Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
61-bis Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
62Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
62-bisABROGATO
63Premio ai lavoratori dipendenti
64ABROGATO
65Credito d'imposta per botteghe e negozi
66Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
67Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori
68Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione
69Proroga versamenti nel settore dei giochi
70 ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23
71Menzione per la rinuncia alle sospensioni
71-bis Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale.
72Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà
72-bis Sospensione dei pagamenti delle utenze
72-ter Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati
72-quater Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza da COVID-19
73Semplificazioni in materia di organi collegiali
73-bisMisure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
74Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno
74-bisDisposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso
74-terUlteriori misure per la funzionalità delle Forze armate
75Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro
76Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri
77Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici
78Misure in favore del settore agricolo e della pesca
79Misure urgenti per il trasporto aereo
80Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo
81Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020
82Misure destinate agli operatori che forniscono
83Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare
84Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
85Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile
86Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19
86-bis Disposizioni in materia di immigrazione
87Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali
87-bis Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico
88Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura
88-bisRimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici
89Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo
90Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura
90-bis Carta della famiglia
91Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici
92Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli
93Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea
94Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo
94-bisDisposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019
95Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo
96Indennità collaboratori sportivi
97Aumento anticipazioni FSC
98Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa
99Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19
100Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
101Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
102Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
103Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
103-bisProroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci
104Proroga della validità dei documenti di riconoscimento
105Ulteriori misure per il settore agricolo
106Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti
107Differimento di termini amministrativo-contabili
107-bisScaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali
108Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale
109Utilizzo avanzi per spese di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19
110Rinvio questionari Sose
111Sospensione quota capitale dei prestiti concessi alle regioni a statuto ordinario
112Sospensione quota capitale mutui enti locali
113Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti
113-bisABROGATO
114Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni
115Straordinario polizia locale
116Termini riorganizzazione Ministeri
117 Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
118 Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali
119Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio
120Piattaforme per la didattica a distanza
121Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari
121-bis Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza
121-ter Conservazione della validità dell'anno scolastico 2019/2020
122Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19
123disposizioni in materia di detenzione domiciliare
124 Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà
125Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni
125-bis Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico
125-ter Clausola di salvaguardia
126Disposizioni finanziarie
127Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Articolo 88-bis

Articolo 88-bis
Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nell'ipotesi di cui alla lettera e) del comma 1, la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);
b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);
c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).
3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro
trenta mesi
dall'emissione.
4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1, il diritto di recesso puo' essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne da' tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro
trenta mesi
dall'emissione.
5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro
trenta mesi
dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, puo' offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure puo' procedere al rimborso o, altrimenti, puo' emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro
trenta mesi
dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, puo' offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure puo' procedere al rimborso o, altrimenti, puo' emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro
trenta mesi
dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso puo' essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro
trenta mesi
dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. E' sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari.
Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.
9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro
trenta mesi
dall'emissione.
10. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite. Con il consenso delle parti, in tali casi, il voucher puo' essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero puo' essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa.
11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta puo' essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per
trenta mesi
dall'emissione.
12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher puo' essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Puo' essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo.
12-bis. La durata della validità dei voucher pari a
trenta mesi
prevista dal presente articolo si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi
trenta mesi
dall'emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato.
Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo puo' essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta.
12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.