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Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Articolo 9
Articolo 9
Potenziamento delle strutture della Sanita' militare
1.
Al fine di fronteggiare
le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento.
2. Per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
35,304 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
ai sensi dell'articolo 126.