Menu
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Articolo 51
Articolo 51
Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art. 112 del TUB
1. I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, dai confidi all'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono deducibili dai contributi previsti al comma 22 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si applicano altresì agli Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.