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Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Articolo 105
Articolo 105
Ulteriori misure per il settore agricolo
1. All'articolo 74
, comma 1,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole «quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «sesto grado». Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
1-bis. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali e ad ogni altra attività ad esse connessa, disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
1-ter. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o non coltivati, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano per provvedere alla cura e alla pulizia dei predetti terreni, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura.
1-quater. L'attuazione delle misure e delle attività di cui ai commi 1-bis e 1-ter si considera rientrante nei casi di comprovate esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020.
1-quinquies. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"
"3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"