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Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Articolo 89
Articolo 89
Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo
1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi da ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 335 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 185 milioni di euro per la parte corrente e 150 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
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2. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 335 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126;
b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per l'anno 2020, le somme già assegnate con la delibera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
c) quanto a 10 milioni di euro mediante riduzione delle disponibilità del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.