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Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Articolo 74-bis
Articolo 74-bis
Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso
1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto ed in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile, di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia.
2. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "per un massimo di due volte" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
3.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 DICEMBRE 2021, N. 233
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4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2020 e a euro 386.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.