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Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Articolo 5-ter
Articolo 5-ter
Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Federazione dei farmacisti titolari di farmacie private nonché la Federazione nazionale delle farmacie comunali, da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 luglio 2020, sono definite le modalità con cui si rendono disponibili sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, in via sperimentale fino all'anno 2022, mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, garantiscono l'ossigenoterapia. Il decreto di cui al presente comma è finalizzato, altresì, ad individuare le specifiche modalità tecniche idonee a permettere la ricarica dei citati presidi in modo uniforme sul territorio nazionale, nonché le modalità con cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che necessitano di terapia ai sensi del presente comma.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 e in ragione dello stato di emergenza da COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro della salute puo' provvedere con ordinanza ai sensi dell'articolo 32, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei limiti di finanziamento di cui all'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica