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Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, Articolo 93
Articolo 93
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato
1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
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1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104.