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Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, Articolo 33-bis
Articolo 33-bis
Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali
1. Su richiesta dell'assicurato i termini di validità dei contratti di assicurazione obbliga-toria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza
dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021
, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto ai sensi del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano esercitabili.