Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
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Preambolo
1Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale
1-bis Borse di studio per medici.
1-ter Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità.
2Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19
3Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
3-bis Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi.
4Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19
4-bis Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale.
5Incremento delle borse di studio dei medici specializzandi
5-bisDisposizioni in materia di formazione continua in medicina
5-ter Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative.
6Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19
7Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione
8Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A
9Proroga piani terapeutici
10Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
11Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico
11-bis Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche.
12Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi
13Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
14Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali
15Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile
16Misure straordinarie di accoglienza
16-bis Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19.
17Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
17-bis Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo.
18Utilizzo delle donazioni
18-bis Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
19Funzionamento e potenziamento della Sanità militare
20Misure per la funzionalità delle Forze armate - personale sanitario e delle sale operative
21Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente
22Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione "Strade sicure"
23Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
24Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP
25Contributo a fondo perduto
25-bisABROGATO
26Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
26-bis Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.
26-ter Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese.
27Patrimonio destinato
28Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
28-bis Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici.
29Incremento fondo per il sostegno alle locazioni
30Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
30-bis Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito.
31Rifinanziamento fondi
31-bis Confidi.
32Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS
33Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi
33-bisDisposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali
34Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali
35Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali
36Partecipazione al Fondo di Garanzia paneuropeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza SURE
37Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization
38Rafforzamento del sistema delle start-up innovative
38-bis Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori.
38-terPromozione del sistema delle società benefit
38-quater Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio.
39Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale
40Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19
41Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi
42Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione
42-bis Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico.
43Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa
43-bis Contratto di rete con causale di solidarietà.
44Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km
44-bis Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi.
45Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 da parte dei comuni
46Misure urgenti in materia di servizi postali
46-bis Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali.
47Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia
48Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione
48-bisConcessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori
49Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino
49-bis Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia.
50Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento
51Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria
51-bis Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
52Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio
52-bis Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati.
52-terDisposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità
53Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati
54Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali
55Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese
56Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese
57Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19
58Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling
59Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19
60Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19
60-bisAiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti
61Disposizioni comuni
62Disposizioni finanziarie
63Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti
64Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA
65Esonero temporaneo contributi Anac
66Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale
66-bis Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale.
67Incremento Fondo Terzo Settore
67-bis Inserimento al lavoro dei care leavers.
68Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
69Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria
70Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga
70-bis Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale.
71Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale
72Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti
73Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
74Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
75Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità
76Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità
77Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore
78Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
79Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico
80Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
80-bis Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
81Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
82Reddito di emergenza
83Sorveglianza sanitaria
84Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19
85Indennità per i lavoratori domestici
86Divieto di cumulo tra indennità
87Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga
88Fondo Nuove Competenze
89Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali
89-bisABROGATO
90Lavoro agile 
91Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo
92Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL
93Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato
94Promozione del lavoro agricolo
95Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro
96Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro
97Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297
98Disposizioni in materia di lavoratori sportivi
99Osservatorio del mercato del lavoro
100Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro
101Spese per acquisto di beni e servizi Inps
102Spese per acquisto di beni e servizi Inail
103Emersione di rapporti di lavoro
103-bisDisposizioni in favore dei lavoratori frontalieri
104Assistenza e servizi per la disabilità
105Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa
105-bis Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza.
105-ter Contributo per l'educazione musicale.
105-quaterMisure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime
106Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali
106-bis Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario.
107Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare
108Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane
109Servizi delle pubbliche amministrazioni
110Rinvio termini bilancio consolidato
111Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome
112Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
112-bisFondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19
113Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione
114Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche
114-bis Enti in riequilibrio. Sospensione di termini.
114-ter Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani.
115Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali
116Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome
117Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari
118Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato
118-bis Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto.
118-ter Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria.
118-quater Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
118-quinquies Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
119Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
119-bis Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
119-terDetrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche
120Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
121Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali
122Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19
122-bis Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi.
123Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa
124Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
125Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione
126Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi
127Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
128Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21
129Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica
129-bis Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia.
130Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa
131Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa
132Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici
133Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate
134Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero per i soggetti diversi dalle persone fisiche
135Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato
136Incentivi per gli investimenti nell'economia reale
136-bisRivalutazione dei beni delle cooperative agricole
137Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
138Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020
139Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19
140Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
141Lotteria dei corrispettivi
142Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA
143Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche
144Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
145Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo
146Indennità requisizione strutture alberghiere
147Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24
148Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA
149Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta
150Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto
151Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali
152Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni
153Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973
154Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione
155Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022
156Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019
157Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
158Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione
159Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730
160Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017
161Proroga del pagamento dei diritti doganali
162Rateizzazione del debito di accisa
163Proroga in materia di tabacchi
163-bis Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
164Valorizzazione del patrimonio immobiliare
165Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione
166Condizioni
167Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15
168Ambito di applicazione
169Sostegno pubblico
170Cessione del compendio
171Concessione del sostegno
172Altre disposizioni
173Relazioni alla Commissione europea
174Disposizioni di attuazione
175Disposizioni finanziarie
175-bis Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori.
176Tax credit vacanze
177Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico
178Fondo turismo
179Promozione turistica in Italia
180Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia
181Sostegno delle imprese di pubblico esercizio
182Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico
183Misure per il settore della cultura
184Fondo per la cultura
185Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori
185-bis Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO
186Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari
187Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali
188Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali
189Bonus una tantum edicole
190Credito d'imposta per i servizi digitali
191Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria
192Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
193Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga
194Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria
195Fondo per emergenze relative alle emittenti locali
195-bis Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore
195-ter Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416
196Interventi a favore delle imprese ferroviarie
197Ferrobonus e Marebonus
198Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo
199Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi
199-bis Disposizioni in materia di operazioni portuali
200Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
200-bisBuono viaggio
201Incremento Fondo salva-opere
202Trasporto aereo
203Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo
204Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo
205Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori
206Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali
207Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici
208Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario
209Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche
210Disposizioni in materia di autotrasporto
211Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari
211-bis Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche.
212Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto
212-bis Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia.
213Finanziamento del sistema bus rapidtransit
213-bis Interventi di messa in sicurezza del territorio.
214Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario
215Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL
216Disposizioni in tema di impianti sportivi
217Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale"
217-bis Sostegno delle attività sportive universitarie.
218Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici
218-bis Associazioni sportive dilettantistiche
219Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni
220Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008
220-bis Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
221Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale
222Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, Articolo 1

Articolo 1
Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale

1. Per l'anno 2020, al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2 soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale, con l'obiettivo di implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. I piani di assistenza territoriale contengono specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unita' speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento. I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni e le province autonome organizzano inoltre le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti.
1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-bis hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.
1-quater. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020. (27)
3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020. (27)
4. Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, qualora non lo abbiano già fatto, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o sottoposti a quarantena nonché per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma 10.
4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarita' e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità.
5. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l'introduzione altresì dell'infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando le Unita' speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10.
6. Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unita' speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Per la funzionalità delle Unita' speciali di continuità assistenziale di cui al periodo precedente è consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle stesse. In considerazione del ruolo attribuito alle predette Unita' speciali di continuità assistenziale, ogni Unita' è tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale dell'attività all'ente sanitario di competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, in sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1, possono richiedere le relative relazioni. (20)
7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unita' speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unita' per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
7-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unità e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore.
8. Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così come implementate nei piani regionali, le regioni e le province autonome provvedono all'attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.
9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, il fondo di cui all'articolo 46 dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale è complessivamente incrementato nell'anno 2020 dell'importo di 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo collettivo nazionale. A tal fine è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.
10. Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020 per l'attuazione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui all'allegato B annesso al presente decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 11.
11. Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis. Per l'attuazione dei commi 5, 6 e 7 è autorizzata, per l'anno 2020, rispettivamente la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per un totale di 407.896.000 euro. Per l'attuazione del comma 9 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro.
Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per un importo pari a 1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessità legate alla distribuzione delle centrali operative a livello regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a 1.256.633.983 euro è riportata nella tabella di cui all'allegato A annesso al presente decreto. Per le finalità di cui al comma 5, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'apposito centro di costo "COV-20", di cui all'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2021 per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento.
Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti.
Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.256.633.983 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
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