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Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, Articolo 129
Articolo 129
Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica
1. Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative al periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli. Le rate di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e versate con le modalità previste dai medesimi articoli. L'eventuale versamento a conguaglio è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio è effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021. Le somme eventualmente risultanti a credito sono detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.
2. Il termine per il pagamento della rata di acconto di cui all'articolo 56, commi 1 e 2 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa al mese di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, è differito dal 16 maggio al 20 maggio 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 246,9 milioni di euro per l'anno 2020
e in
134,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.