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Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, Articolo 65
Articolo 65
Esonero temporaneo contributi Anac
1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorita' nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore
del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2020. L'Autorita' fara' fronte alla copertura delle minori entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 265.