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Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, Articolo 201
Articolo 201
Incremento Fondo salva-opere
1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID -19, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2020.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2.
Per le medesime
finalità di cui al comma 1, l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori
, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020, è effettuata, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-quinquies del citato decreto legge n. 34 del 2019, per l'intera somma spettante ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 47, con esclusione dell'applicazione delle previsioni di cui al settimo ed all'ottavo periodo del comma 1-ter del citato articolo 47.