Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
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Preambolo
1Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale
1-bis Borse di studio per medici.
1-ter Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità.
2Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19
3Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
3-bis Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi.
4Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19
4-bis Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale.
5Incremento delle borse di studio dei medici specializzandi
5-bisDisposizioni in materia di formazione continua in medicina
5-ter Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative.
6Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19
7Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione
8Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A
9Proroga piani terapeutici
10Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
11Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico
11-bis Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche.
12Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi
13Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
14Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali
15Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile
16Misure straordinarie di accoglienza
16-bis Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19.
17Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
17-bis Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo.
18Utilizzo delle donazioni
18-bis Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
19Funzionamento e potenziamento della Sanità militare
20Misure per la funzionalità delle Forze armate - personale sanitario e delle sale operative
21Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente
22Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione "Strade sicure"
23Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
24Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP
25Contributo a fondo perduto
25-bisABROGATO
26Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
26-bis Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.
26-ter Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese.
27Patrimonio destinato
28Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
28-bis Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici.
29Incremento fondo per il sostegno alle locazioni
30Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
30-bis Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito.
31Rifinanziamento fondi
31-bis Confidi.
32Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS
33Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi
33-bisDisposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali
34Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali
35Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali
36Partecipazione al Fondo di Garanzia paneuropeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza SURE
37Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization
38Rafforzamento del sistema delle start-up innovative
38-bis Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori.
38-terPromozione del sistema delle società benefit
38-quater Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio.
39Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale
40Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19
41Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi
42Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione
42-bis Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico.
43Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa
43-bis Contratto di rete con causale di solidarietà.
44Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km
44-bis Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi.
45Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 da parte dei comuni
46Misure urgenti in materia di servizi postali
46-bis Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali.
47Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia
48Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione
48-bisConcessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori
49Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino
49-bis Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia.
50Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento
51Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria
51-bis Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
52Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio
52-bis Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati.
52-terDisposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità
53Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati
54Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali
55Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese
56Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese
57Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19
58Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling
59Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19
60Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19
60-bisAiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti
61Disposizioni comuni
62Disposizioni finanziarie
63Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti
64Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA
65Esonero temporaneo contributi Anac
66Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale
66-bis Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale.
67Incremento Fondo Terzo Settore
67-bis Inserimento al lavoro dei care leavers.
68Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
69Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria
70Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga
70-bis Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale.
71Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale
72Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti
73Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
74Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
75Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità
76Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità
77Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore
78Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
79Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico
80Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
80-bis Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
81Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
82Reddito di emergenza
83Sorveglianza sanitaria
84Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19
85Indennità per i lavoratori domestici
86Divieto di cumulo tra indennità
87Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga
88Fondo Nuove Competenze
89Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali
89-bisABROGATO
90Lavoro agile 
91Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo
92Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL
93Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato
94Promozione del lavoro agricolo
95Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro
96Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro
97Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297
98Disposizioni in materia di lavoratori sportivi
99Osservatorio del mercato del lavoro
100Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro
101Spese per acquisto di beni e servizi Inps
102Spese per acquisto di beni e servizi Inail
103Emersione di rapporti di lavoro
103-bisDisposizioni in favore dei lavoratori frontalieri
104Assistenza e servizi per la disabilità
105Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa
105-bis Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza.
105-ter Contributo per l'educazione musicale.
105-quaterMisure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime
106Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali
106-bis Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario.
107Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare
108Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane
109Servizi delle pubbliche amministrazioni
110Rinvio termini bilancio consolidato
111Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome
112Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
112-bisFondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19
113Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione
114Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche
114-bis Enti in riequilibrio. Sospensione di termini.
114-ter Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani.
115Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali
116Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome
117Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari
118Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato
118-bis Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto.
118-ter Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria.
118-quater Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
118-quinquies Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
119Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
119-bis Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
119-terDetrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche
120Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
121Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali
122Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19
122-bis Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi.
123Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa
124Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
125Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione
126Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi
127Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
128Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21
129Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica
129-bis Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia.
130Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa
131Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa
132Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici
133Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate
134Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero per i soggetti diversi dalle persone fisiche
135Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato
136Incentivi per gli investimenti nell'economia reale
136-bisRivalutazione dei beni delle cooperative agricole
137Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
138Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020
139Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19
140Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
141Lotteria dei corrispettivi
142Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA
143Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche
144Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
145Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo
146Indennità requisizione strutture alberghiere
147Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24
148Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA
149Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta
150Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto
151Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali
152Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni
153Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973
154Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione
155Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022
156Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019
157Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
158Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione
159Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730
160Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017
161Proroga del pagamento dei diritti doganali
162Rateizzazione del debito di accisa
163Proroga in materia di tabacchi
163-bis Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
164Valorizzazione del patrimonio immobiliare
165Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione
166Condizioni
167Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15
168Ambito di applicazione
169Sostegno pubblico
170Cessione del compendio
171Concessione del sostegno
172Altre disposizioni
173Relazioni alla Commissione europea
174Disposizioni di attuazione
175Disposizioni finanziarie
175-bis Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori.
176Tax credit vacanze
177Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico
178Fondo turismo
179Promozione turistica in Italia
180Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia
181Sostegno delle imprese di pubblico esercizio
182Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico
183Misure per il settore della cultura
184Fondo per la cultura
185Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori
185-bis Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO
186Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari
187Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali
188Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali
189Bonus una tantum edicole
190Credito d'imposta per i servizi digitali
191Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria
192Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
193Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga
194Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria
195Fondo per emergenze relative alle emittenti locali
195-bis Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore
195-ter Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416
196Interventi a favore delle imprese ferroviarie
197Ferrobonus e Marebonus
198Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo
199Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi
199-bis Disposizioni in materia di operazioni portuali
200Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
200-bisBuono viaggio
201Incremento Fondo salva-opere
202Trasporto aereo
203Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo
204Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo
205Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori
206Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali
207Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici
208Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario
209Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche
210Disposizioni in materia di autotrasporto
211Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari
211-bis Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche.
212Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto
212-bis Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia.
213Finanziamento del sistema bus rapidtransit
213-bis Interventi di messa in sicurezza del territorio.
214Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario
215Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL
216Disposizioni in tema di impianti sportivi
217Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale"
217-bis Sostegno delle attività sportive universitarie.
218Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici
218-bis Associazioni sportive dilettantistiche
219Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni
220Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008
220-bis Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
221Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale
222Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, Articolo 103

Articolo 103
Emersione di rapporti di lavoro

1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
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2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa.
5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:
a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 16 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza.
7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:
a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.
13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, anche per mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.
14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4.
Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata da un terzo alla metà.
15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.
16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. E' consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo.
Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.
17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7.
20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'art. 25 quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana.
All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
21. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole: "rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dell'Autorita' politica delegata per la coesione territoriale, dell'Autorita' politica delegata per le pari opportunità,".
22. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
23. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a diciotto mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per l'anno 2021 nonché di 20.000.000 di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno puo' utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.
24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 24.234.635 per l'anno 2020 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; nel limite massimo di 30.000.000 di euro per il 2021 per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di euro 2.091.124 per l'anno 2021, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale, anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio; di euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.
26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 7, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265.