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Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, Articolo 86
Articolo 86
Divieto di cumulo tra indennitÃ
1. Le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.