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Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, Articolo 66
Articolo 66
Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale
1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole "per i lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "per tutti i lavoratori e i volontari,
sanitari e no,
"; b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le
disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.".