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Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, Articolo 118-ter
Articolo 118-ter
Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria
1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.