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Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, Articolo 36
Articolo 36
Partecipazione al Fondo di Garanzia ((paneuropeo)) della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE
Partecipazione al Fondo di Garanzia
paneuropeo
della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE)
1.Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia
paneuropeo
, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia COVID-19. In attuazione dei predetti accordi il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19
e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato. 2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Annualmente, con la legge di bilancio, sulla base dell'evoluzione delle misure di cui al comma 1, possono essere stanziate ulteriori risorse a presidio delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di liquidità concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di escussione ai sensi degli accordi stipulati nell'ambito del Fondo di garanzia
paneuropeo
di cui al comma 1. Per la gestione del fondo di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.000 milioni di euro
per l'anno 2020
, si provvede ai sensi dell'articolo 265.