Menu
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, Articolo 52
Articolo 52
Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio
1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, in scadenza nel 2020 e nel 2021, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2022 e dal 31 dicembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n.808 con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti e nell'esercizio 2021, sono erogate rispettivamente entro il 31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021 alle aziende per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019; alle imprese che diano corso a tali adempimenti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque entro il 30 settembre 2021, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale, nelle more della definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31 dicembre 2019, in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, puo' procedersi all'erogazione delle quote relative ai finanziamenti già oggetto di liquidazione.