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Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, Articolo 130
Articolo 130
Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa
1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.";
b) all'articolo 7, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020";
c) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre";
d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre";
e) all'articolo 12, comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2020".
2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis:
1) al comma 6, dopo le parole: "con particolare riguardo", sono inserite le seguenti: "alla determinazione di limiti quantitativi di prodotto e di specifiche modalità relative al trasporto o al confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non trovano applicazione,";
2) al comma 7, dopo le parole: "20 litri", sono aggiunte le seguenti: "salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal decreto di cui al comma 6";
1) al comma 6, dopo le parole: "con particolare riguardo", sono inserite le seguenti: "alla determinazione di limiti quantitativi di prodotto e di specifiche modalità relative al trasporto o al confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non trovano applicazione,";
2) al comma 7, dopo le parole: "20 litri", sono aggiunte le seguenti: "salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal decreto di cui al comma 6";
b) all'articolo 25, comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente "Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli."
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo
, valutate
in 320,31milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.