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Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, Articolo 195-ter
Articolo 195-ter
Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416
1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli effetti del primo comma.
In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la continuità delle pubblicazioni e dell'attività dell'impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato puo' autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14"
"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli effetti del primo comma.
In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la continuità delle pubblicazioni e dell'attività dell'impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato puo' autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14"