Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
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Preambolo
1Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale
1-bis Borse di studio per medici.
1-ter Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità.
2Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19
3Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
3-bis Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi.
4Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19
4-bis Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale.
5Incremento delle borse di studio dei medici specializzandi
5-bisDisposizioni in materia di formazione continua in medicina
5-ter Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative.
6Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19
7Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione
8Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A
9Proroga piani terapeutici
10Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
11Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico
11-bis Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche.
12Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi
13Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
14Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali
15Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile
16Misure straordinarie di accoglienza
16-bis Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19.
17Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
17-bis Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo.
18Utilizzo delle donazioni
18-bis Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
19Funzionamento e potenziamento della Sanità militare
20Misure per la funzionalità delle Forze armate - personale sanitario e delle sale operative
21Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente
22Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione "Strade sicure"
23Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
24Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP
25Contributo a fondo perduto
25-bisABROGATO
26Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
26-bis Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.
26-ter Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese.
27Patrimonio destinato
28Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
28-bis Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici.
29Incremento fondo per il sostegno alle locazioni
30Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
30-bis Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito.
31Rifinanziamento fondi
31-bis Confidi.
32Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS
33Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi
33-bisDisposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali
34Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali
35Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali
36Partecipazione al Fondo di Garanzia paneuropeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza SURE
37Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization
38Rafforzamento del sistema delle start-up innovative
38-bis Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori.
38-terPromozione del sistema delle società benefit
38-quater Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio.
39Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale
40Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19
41Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi
42Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione
42-bis Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico.
43Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa
43-bis Contratto di rete con causale di solidarietà.
44Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km
44-bis Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi.
45Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 da parte dei comuni
46Misure urgenti in materia di servizi postali
46-bis Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali.
47Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia
48Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione
48-bisConcessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori
49Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino
49-bis Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia.
50Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento
51Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria
51-bis Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
52Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio
52-bis Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati.
52-terDisposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità
53Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati
54Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali
55Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese
56Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese
57Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19
58Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling
59Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19
60Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19
60-bisAiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti
61Disposizioni comuni
62Disposizioni finanziarie
63Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti
64Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA
65Esonero temporaneo contributi Anac
66Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale
66-bis Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale.
67Incremento Fondo Terzo Settore
67-bis Inserimento al lavoro dei care leavers.
68Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
69Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria
70Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga
70-bis Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale.
71Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale
72Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti
73Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
74Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
75Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità
76Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità
77Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore
78Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
79Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico
80Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
80-bis Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
81Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
82Reddito di emergenza
83Sorveglianza sanitaria
84Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19
85Indennità per i lavoratori domestici
86Divieto di cumulo tra indennità
87Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga
88Fondo Nuove Competenze
89Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali
89-bisABROGATO
90Lavoro agile 
91Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo
92Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL
93Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato
94Promozione del lavoro agricolo
95Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro
96Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro
97Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297
98Disposizioni in materia di lavoratori sportivi
99Osservatorio del mercato del lavoro
100Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro
101Spese per acquisto di beni e servizi Inps
102Spese per acquisto di beni e servizi Inail
103Emersione di rapporti di lavoro
103-bisDisposizioni in favore dei lavoratori frontalieri
104Assistenza e servizi per la disabilità
105Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa
105-bis Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza.
105-ter Contributo per l'educazione musicale.
105-quaterMisure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime
106Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali
106-bis Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario.
107Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare
108Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane
109Servizi delle pubbliche amministrazioni
110Rinvio termini bilancio consolidato
111Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome
112Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
112-bisFondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19
113Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione
114Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche
114-bis Enti in riequilibrio. Sospensione di termini.
114-ter Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani.
115Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali
116Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome
117Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari
118Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato
118-bis Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto.
118-ter Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria.
118-quater Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
118-quinquies Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
119Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
119-bis Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
119-terDetrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche
120Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
121Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali
122Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19
122-bis Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi.
123Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa
124Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
125Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione
126Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi
127Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
128Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21
129Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica
129-bis Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia.
130Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa
131Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa
132Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici
133Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate
134Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero per i soggetti diversi dalle persone fisiche
135Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato
136Incentivi per gli investimenti nell'economia reale
136-bisRivalutazione dei beni delle cooperative agricole
137Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
138Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020
139Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19
140Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
141Lotteria dei corrispettivi
142Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA
143Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche
144Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
145Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo
146Indennità requisizione strutture alberghiere
147Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24
148Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA
149Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta
150Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto
151Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali
152Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni
153Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973
154Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione
155Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022
156Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019
157Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
158Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione
159Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730
160Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017
161Proroga del pagamento dei diritti doganali
162Rateizzazione del debito di accisa
163Proroga in materia di tabacchi
163-bis Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
164Valorizzazione del patrimonio immobiliare
165Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione
166Condizioni
167Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15
168Ambito di applicazione
169Sostegno pubblico
170Cessione del compendio
171Concessione del sostegno
172Altre disposizioni
173Relazioni alla Commissione europea
174Disposizioni di attuazione
175Disposizioni finanziarie
175-bis Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori.
176Tax credit vacanze
177Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico
178Fondo turismo
179Promozione turistica in Italia
180Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia
181Sostegno delle imprese di pubblico esercizio
182Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico
183Misure per il settore della cultura
184Fondo per la cultura
185Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori
185-bis Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO
186Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari
187Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali
188Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali
189Bonus una tantum edicole
190Credito d'imposta per i servizi digitali
191Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria
192Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
193Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga
194Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria
195Fondo per emergenze relative alle emittenti locali
195-bis Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore
195-ter Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416
196Interventi a favore delle imprese ferroviarie
197Ferrobonus e Marebonus
198Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo
199Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi
199-bis Disposizioni in materia di operazioni portuali
200Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
200-bisBuono viaggio
201Incremento Fondo salva-opere
202Trasporto aereo
203Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo
204Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo
205Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori
206Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali
207Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici
208Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario
209Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche
210Disposizioni in materia di autotrasporto
211Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari
211-bis Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche.
212Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto
212-bis Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia.
213Finanziamento del sistema bus rapidtransit
213-bis Interventi di messa in sicurezza del territorio.
214Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario
215Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL
216Disposizioni in tema di impianti sportivi
217Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale"
217-bis Sostegno delle attività sportive universitarie.
218Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici
218-bis Associazioni sportive dilettantistiche
219Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni
220Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008
220-bis Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
221Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale
222Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, Articolo 199

Articolo 199
Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID - 19, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita' portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto - legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione agli anni 2020 e 2021 ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando, limitatamente all'anno 2020, il proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera puo' essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti fino alla data del 15 dicembre 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 15 dicembre 2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;
b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorita' di sistema portuale o dall'Autorita' portuale. Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al medesimo periodo, l'Autorita' di sistema portuale o l'Autorita' portuale puo' altresì riconoscere in favore di imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19. In conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina
e della recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso
, le Autorita' di sistema portuale possono procedere, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023
e di 2 milioni di euro per l'anno 2024
, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi. (33)
2. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID-19, fermo quanto previsto all'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate di due anni.
3. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate:
a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;
b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 24 mesi; (46)
c) la durata delle concessioni per il servizio di rimorchio rilasciate ai sensi dell'articolo101 del codice della navigazione attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi.
c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso è prorogata di 12 mesi.
4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dell'articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.
6. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID - 19 ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all'articolo 14, comma 1- quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, ascrivibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020, nonché per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di ormeggio effettuati tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2020. Le autorità marittime procedono alla riduzione, ai sensi dell'articolo 212 del citato regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mediante apposita ordinanza adottata entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto recante l'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, lettera b), e nei limiti degli importi indicati nel medesimo decreto.
7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 6, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni; per l'anno 2020, destinato:
a) nella misura di complessivi euro 26 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle Autorita' di sistema portuale o dell'Autorita' portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini, nonché a finanziare il riconoscimento da parte delle Autorita' marittime, relativamente ai porti non sede di Autorita' di sistema portuale, dei benefici previsti dalla lettera b) del medesimo comma 1;
b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all'erogazione, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'indennizzo di cui al comma 6.
8. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, nonché alla determinazione delle quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorita' di sistema portuale e dall'Autorita' portuale di Gioia Tauro per le finalità del comma 1, lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le eventuali risorse residue di cui alla lettera b) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui al primo periodo, sono destinate alle società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019.
8-bis. Al fine di sostenere la competitività dei servizi prestati in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:
"1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le unità di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate, in misura proporzionale, agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio".
8-ter. Al fine di accelerare gli interventi di digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali previsti nell'ambito dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o a privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce possono essere inviati in formato digitale. Qualora il documento cartaceo sia richiesto in originale, esso puo' essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle autorità richiedenti secondo modalità conformi alle disposizioni in materia di salvaguardia della salute adottate a seguito dell'emergenza da COVID-19.
8-quater. Con riguardo alla società capogruppo e alle società del gruppo di cui all'articolo 7, comma 9-sexies, del decreto-legge 31 agosto, 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il fondo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del fondo ma alla data di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del fondo non sia stato ancora emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, comma 3, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere dai periodi di sospensione ovvero di riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima.
Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
9. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all'emergenza COVID-19, fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d'emergenza, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita' portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.
10. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 10-bis del presente articolo, pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 50 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
10-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 68 milioni per l'anno 2021. Le disponibilità del fondo, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite di 63 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le Autorita' di sistema portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica e che sarebbero stati destinati al finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali.
10-ter. Le disponibilità residue del fondo di cui al comma 10-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto, altresì, della riduzione dei costi sostenuti.
10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 10-bis e 10-ter.
10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui al comma 10-ter del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
10-sexies. Le eventuali risorse residue di cui alla lettera a) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui al comma 8, sono destinate alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni rese da dette società conseguenti alla riduzione dei volumi di traffico dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.