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Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, Articolo 72
Articolo 72
Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti
1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "
1. Per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità , di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
"; a-bis) al comma 4, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"
; b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro."
c) al comma 8, le parole "un bonus" sono sostituite dalle seguenti: "uno o più bonus" e le parole "600 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1200 euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."
d) al comma 11, le parole: "1.261,1 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.569 milioni di euro".
2. All'articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "1000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2000 euro";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il bonus di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite complessivo di67,6 milioni di euro per l'anno 2020".
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.