Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
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Preambolo
1Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale
1-bis Borse di studio per medici.
1-ter Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità.
2Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19
3Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
3-bis Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi.
4Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19
4-bis Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale.
5Incremento delle borse di studio dei medici specializzandi
5-bisDisposizioni in materia di formazione continua in medicina
5-ter Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative.
6Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19
7Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione
8Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A
9Proroga piani terapeutici
10Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
11Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico
11-bis Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche.
12Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi
13Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
14Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali
15Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile
16Misure straordinarie di accoglienza
16-bis Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19.
17Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
17-bis Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo.
18Utilizzo delle donazioni
18-bis Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
19Funzionamento e potenziamento della Sanità militare
20Misure per la funzionalità delle Forze armate - personale sanitario e delle sale operative
21Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente
22Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione "Strade sicure"
23Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
24Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP
25Contributo a fondo perduto
25-bisABROGATO
26Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
26-bis Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.
26-ter Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese.
27Patrimonio destinato
28Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
28-bis Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici.
29Incremento fondo per il sostegno alle locazioni
30Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
30-bis Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito.
31Rifinanziamento fondi
31-bis Confidi.
32Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS
33Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi
33-bisDisposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali
34Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali
35Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali
36Partecipazione al Fondo di Garanzia paneuropeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza SURE
37Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization
38Rafforzamento del sistema delle start-up innovative
38-bis Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori.
38-terPromozione del sistema delle società benefit
38-quater Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio.
39Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale
40Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19
41Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi
42Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione
42-bis Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico.
43Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa
43-bis Contratto di rete con causale di solidarietà.
44Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km
44-bis Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi.
45Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 da parte dei comuni
46Misure urgenti in materia di servizi postali
46-bis Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali.
47Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia
48Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione
48-bisConcessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori
49Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino
49-bis Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia.
50Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento
51Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria
51-bis Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
52Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio
52-bis Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati.
52-terDisposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità
53Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati
54Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali
55Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese
56Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese
57Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19
58Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling
59Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19
60Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19
60-bisAiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti
61Disposizioni comuni
62Disposizioni finanziarie
63Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti
64Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA
65Esonero temporaneo contributi Anac
66Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale
66-bis Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale.
67Incremento Fondo Terzo Settore
67-bis Inserimento al lavoro dei care leavers.
68Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
69Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria
70Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga
70-bis Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale.
71Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale
72Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti
73Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
74Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
75Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità
76Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità
77Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore
78Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
79Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico
80Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
80-bis Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
81Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
82Reddito di emergenza
83Sorveglianza sanitaria
84Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19
85Indennità per i lavoratori domestici
86Divieto di cumulo tra indennità
87Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga
88Fondo Nuove Competenze
89Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali
89-bisABROGATO
90Lavoro agile 
91Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo
92Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL
93Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato
94Promozione del lavoro agricolo
95Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro
96Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro
97Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297
98Disposizioni in materia di lavoratori sportivi
99Osservatorio del mercato del lavoro
100Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro
101Spese per acquisto di beni e servizi Inps
102Spese per acquisto di beni e servizi Inail
103Emersione di rapporti di lavoro
103-bisDisposizioni in favore dei lavoratori frontalieri
104Assistenza e servizi per la disabilità
105Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa
105-bis Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza.
105-ter Contributo per l'educazione musicale.
105-quaterMisure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime
106Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali
106-bis Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario.
107Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare
108Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane
109Servizi delle pubbliche amministrazioni
110Rinvio termini bilancio consolidato
111Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome
112Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
112-bisFondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19
113Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione
114Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche
114-bis Enti in riequilibrio. Sospensione di termini.
114-ter Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani.
115Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali
116Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome
117Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari
118Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato
118-bis Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto.
118-ter Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria.
118-quater Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
118-quinquies Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
119Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
119-bis Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
119-terDetrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche
120Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
121Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali
122Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19
122-bis Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi.
123Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa
124Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
125Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione
126Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi
127Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
128Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21
129Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica
129-bis Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia.
130Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa
131Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa
132Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici
133Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate
134Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero per i soggetti diversi dalle persone fisiche
135Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato
136Incentivi per gli investimenti nell'economia reale
136-bisRivalutazione dei beni delle cooperative agricole
137Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
138Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020
139Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19
140Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
141Lotteria dei corrispettivi
142Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA
143Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche
144Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
145Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo
146Indennità requisizione strutture alberghiere
147Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24
148Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA
149Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta
150Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto
151Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali
152Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni
153Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973
154Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione
155Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022
156Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019
157Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
158Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione
159Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730
160Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017
161Proroga del pagamento dei diritti doganali
162Rateizzazione del debito di accisa
163Proroga in materia di tabacchi
163-bis Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
164Valorizzazione del patrimonio immobiliare
165Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione
166Condizioni
167Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15
168Ambito di applicazione
169Sostegno pubblico
170Cessione del compendio
171Concessione del sostegno
172Altre disposizioni
173Relazioni alla Commissione europea
174Disposizioni di attuazione
175Disposizioni finanziarie
175-bis Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori.
176Tax credit vacanze
177Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico
178Fondo turismo
179Promozione turistica in Italia
180Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia
181Sostegno delle imprese di pubblico esercizio
182Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico
183Misure per il settore della cultura
184Fondo per la cultura
185Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori
185-bis Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO
186Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari
187Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali
188Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali
189Bonus una tantum edicole
190Credito d'imposta per i servizi digitali
191Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria
192Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
193Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga
194Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria
195Fondo per emergenze relative alle emittenti locali
195-bis Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore
195-ter Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416
196Interventi a favore delle imprese ferroviarie
197Ferrobonus e Marebonus
198Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo
199Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi
199-bis Disposizioni in materia di operazioni portuali
200Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
200-bisBuono viaggio
201Incremento Fondo salva-opere
202Trasporto aereo
203Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo
204Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo
205Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori
206Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali
207Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici
208Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario
209Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche
210Disposizioni in materia di autotrasporto
211Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari
211-bis Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche.
212Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto
212-bis Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia.
213Finanziamento del sistema bus rapidtransit
213-bis Interventi di messa in sicurezza del territorio.
214Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario
215Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL
216Disposizioni in tema di impianti sportivi
217Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale"
217-bis Sostegno delle attività sportive universitarie.
218Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici
218-bis Associazioni sportive dilettantistiche
219Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni
220Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008
220-bis Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
221Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale
222Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, Articolo 121

Articolo 121
Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima ; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione; (60) (66) (78)
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. (60) (66) (78)
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
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1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e
b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis.
Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (54)
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1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).
1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, già utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo puo' essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità applicative del presente comma
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a),
b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto.
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi. (74)
6-bis.
Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122-bis, comma 4,
il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che
dimostrino
di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:
a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e
della congruità
delle relative spese,
corredate di
tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza
h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;
i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati";
i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente
6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis. Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma 4
6-quater. Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale puo' fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza
o della non gravità
della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14,
comma 1-bis.1
, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119.