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Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, Articolo 184
Articolo 184
Fondo ((per la cultura))
1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.
investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro
, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.
2. La dotazione del fondo puo' essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private
di cui al titolo II
del libro primo del codice civile. L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui al primo periodo puo' consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività al finanziamento della cultura
.
3. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 puo' svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza, con oneri a carico del fondo.
4. Il decreto di cui al comma 1 puo' destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al presente comma è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021
,
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
- programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto "Padova Urbs Pietà , Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
52 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.