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Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, Articolo 49
Articolo 49
Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino
1. Nell'ambito del programma green new deal e del Piano Transizione 4.0, al fine di favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilità sostenibile pubblica e privata e la competitività dell'industria dell'automotive, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2020 e 2021
per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata "Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'automotive" con sede a Torino. Il finanziamento è erogato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Il Centro favorisce la collaborazione con università e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività di formazione. Il Centro favorisce e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e altri centri di ricerca, dimostratori tecnologici anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità , ivi comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al settore della mobilità in genere. Il Centro promuove e organizza attività di:
a) ricerca e sviluppo (R & S) svolta in maniera indipendente e
volta all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione inclusa la R & S collaborativa, nel cui ambito il Polo
intraprende un'effettiva collaborazione;
volta all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione inclusa la R & S collaborativa, nel cui ambito il Polo
intraprende un'effettiva collaborazione;
b) ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria;
c) formazione volta a ottenere risorse umane qualificate per le competenze
inerenti all'attivitÃ
del Centro.
3. Il Politecnico di Torino è identificato quale coordinatore del Centro e, per l'effetto, è individuato come beneficiario delle risorse di cui al comma 1. Entro il 31 luglio 2021 il Politecnico di Torino è tenuto a sottoporre alla valutazione e approvazione del Ministero dello Sviluppo economico la proposta progettuale contenente i criteri, le modalità e i tempi di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura. Il Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro dell'Universita' e della Ricerca, approva, con decreto da emanare entro 40 giorni dalla data di presentazione, la proposta progettuale.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.