Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia
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Preambolo
1Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
2Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese
3Rifinanziamento dei contratti di sviluppo
3-bis Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale
4Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti
5Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica
6ABROGATO
7Imprese miste per lo sviluppo
8Partenariati
9Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme
9-bis Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali.
10Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica
11Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico
11-bis Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali
12Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio
12-bis Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati
13Governance dell'Agenda digitale Italiana
13-bisPiattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione
14Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale
15Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettività
16Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati-Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
16-bis Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche
17 Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico
17-bis Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
17-ter Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese
18Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni
19Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione
20Riprogrammazione degli interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale
21 Differimento dell'operatività della garanzia globale di esecuzione
22Misure per l'aumento della produttività nei porti
23Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
24Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99
25Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti
25-bis Modifica all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
26Proroghe in materia di appalti pubblici
26-bisABROGATO
26-terABROGATO
27Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali
28Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento
29Data unica di efficacia degli obblighi
29-bis Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
29-ter Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
30Semplificazioni in materia edilizia
30-bis Semplificazioni in materia agricola
31Semplificazioni in materia di DURC
32Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
33Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia
34Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza
35Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata
36Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail
37ABROGATO
38Disposizioni in materia di prevenzione incendi
39Disposizioni in materia di beni culturali
40Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
41Disposizioni in materia ambientale
41-bisABROGATO
41-ter Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo
41-quaterDisciplina dell'utilizzo del pastazzo
42Soppressione certificazioni sanitarie
42-bisUlteriore soppressione di certificazione sanitaria
42-terSemplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità
42-quater Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
43Disposizioni in materia di trapianti
44Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica
45Omologazioni delle macchine agricole
45-bisAbilitazione all'uso di macchine agricole
46EXPO Milano 2015
46-bisRifinanziamento della legge n. 499 del 1999
46-terDisposizioni in favore dell'Esposizione Universale di Milano del 2015
47Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289
47-bis Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
48Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
49Proroga e differimento di termini in materia di spending review e ulteriori disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario
49-bis Misure per il rafforzamento della spending review.
49-terABROGATO
49-quaterAnticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa
49-quinquies Misure finanziarie urgenti per gli enti locali.
50Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti
50-bisABROGATO
51Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770
51-bisAmpliamento dell'assistenza fiscale
52Disposizioni per la riscossione mediante ruolo
53Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate
54Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216
54-bis Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
54-ter Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
55Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio
56Proroga temine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie
56-bisSemplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali
56-ter Piani di azionariato.
56-quater Diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede nei servizi di investimento.
56-quinquies Modifica all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
57Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese
57-bis Modifica all'articolo comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
58Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca
59 Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilità degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi.
60Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario
61Copertura finanziaria
62Finalità e ambito di applicazione
63Giudici ausiliari
64Requisiti per la nomina
65Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari
66Presa di possesso
67Durata dell'ufficio
68Collegi e provvedimenti. Monitoraggio
69Incompatibilità ed ineleggibilità
70Astensione e ricusazione
71Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca
72Stato giuridico e indennità
73Formazione presso gli uffici giudiziari
74 Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio
75Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione
76Divisione a domanda congiunta demandata a un professionista
77Conciliazione giudiziale
78Misure per la tutela del credito
79ABROGATO
80ABROGATO
81Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
82Concordato preventivo
83Modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
84Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
84-bis Modifica all'articolo 2643 del codice civile.
84-ter Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni.
85Copertura finanziaria
86Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, Articolo 84

Articolo 84
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa";
0b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza"
;
a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione"
;
b) all'articolo 5, prima del comma 2, è inserito il seguente comma:
"
1-bis
. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
e sanitaria
e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto
, assistito dall'avvocato,
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione
. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.";
c) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione"
;
c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo"
;
d) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale"
;
e) all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto"
;
f) all'articolo 6, comma 1, la parola "quattro" è sostituita dalla seguente parola: "tre";
...
f-bis) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale"
;
g) all'articolo 7, il comma 1 è
sostituito
dal seguente comma: "1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5,
commi 1-bis e 2
, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89";
h) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole: "non oltre quindici" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre trenta" e dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento"
;
i) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: "
4-bis
. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.";
l) all'articolo 11 il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore puo' formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13"
;
m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico"
;
n) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Spese processuali). - 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri"
.
o) all'articolo 16, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: "4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.
Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
";
p) all'articolo 17:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2";
2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione"
.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.